1° ottobre 2019 – L’ECHA ha pubblicato la 9° Raccomandazione per l’inclusione di nuove sostanze in Allegato XIV- Autorizzazione. Tramite il documento 18 sostanze già identificate come SVHC vengono quindi raccomandate per la procedura di Autorizzazione; a titolo informativo riportiamo che l’elenco dei relativi utilizzi per le sostanze oggetto della 9° Raccomandazione è disponibile sul sito dell’ECHA. In accordo alla consueta procedura legislativa, la decisione finale in merito all’inclusione in Allegato XIV, nonché le relative sunset date, dovranno ora essere definite dalla Commissione europea in collaborazione con Stati membri e Parlamento EU.
Con riferimento allo stadio di avanzamento dei lavori sul futuro Database ECHA, ora noto come SCIP Database (Substances of Concern In articles or in Products), segnaliamo che sulla pagina dedicata, recentemente attivata sul sito ECHA, è ora possibile consultare il seguente materiale inerente lo SCIP:
- Final report della consultazione effettuata dai consulenti tecnici di ECHA in relazione al Database. Nel report vengono riassunte le considerazioni, preoccupazioni e suggerimenti fondamentali espresse dagli stakeholder durante la consultazione;
- Documento “Detailed information requirements for the SCIP database” all’interno del quale vengono illustrati i requisiti informativi che dovranno essere inseriti nel Database nonché il livello di dettaglio e le modalità generali con le quali dovranno essere comunicati;
- Attivazione di una apposita sezione Domande & Risposte in cui l’ECHA fornisce riscontro alle FAQ relative al funzionamento del Database SCIP.
I prossimi passaggi, secondo il calendario comunicato da ECHA alla Commissione EU, prevedono, a metà Autunno 2019, l’avvio dei primi test con un IT user group e, parallelamente, l’organizzazione di uno stakeholder workshop intorno al 12 Novembre. In merito comunichiamo che Orgalim è stata invitata da ECHA a far parte del suddetto IT user group, che dovrà supportare l’agenzia nello sviluppo degli aspetti tecnici e funzionali del Database con lo scopo di garantire massima fruibilità e semplicità d’uso dello SCIP.
L’obiettivo finale di ECHA è quindi quello di giungere ai primi mesi del 2020 con una versione prototipo del database già disponibile per il rilascio ufficiale, in modo da disporre della versione operativa e pienamente funzionale del Database entro il 5 Gennaio 2021, data di entrata in vigore degli obblighi di utilizzo per i fornitori di articoli.
31/03/2017 – REACH: pubblicato VIII Draft Recommendation
L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche – ECHA ha pubblicato l’VIII Draft Recommendation con l’elenco delle sostanze possibili raccomandate per l’inserimento in procedura di Autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Fra le sostanze proposte segnaliamo in particolar modo l’1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), sostanza utilizzata per la produzione di cavi smaltati, semiconduttori. In precedenza la sostanza era stata oggetto di valutazione per una possibile misura di Restrizione come strumento alternativo di gestione del rischio, la suddetta Restrizione avrebbe infatti dovuto definire un limite di esposizione tale da consentire il proseguimento dell’utilizzo senza impedimenti per l’industria. Sfortunatamente la Restrizione suggerita non è stata riconosciuta come valida opzione alternativa e pertanto l’Agenzia ha ritenuto opportuno procedere con la proposta di raccomandazione.
Secondo la consueta procedura gli stakeholders interessati hanno ora tempo fino al 2 giugno 2017 per sottoporre eventuali commenti o documentazioni che dimostrino la non necessità di intervento sulla sostanza. Parallelamente anche la Commissione europea ha aperto una call for information per segnalare le eventuali conseguenze socioeconomiche dell’ inclusione della sostanza in Allegato XIV.
31/03/2017 – REACH: aggiornamento guida ECHA
In riferimento alla sentenza C-106/14 della Corte di Giustizia europea sull’interpretazione del metodo di calcolo della soglia dello 0,1% per la presenza di sostanze SVHC negli articoli, segnaliamo che l’ECHA sta finalizzando l’aggiornamento della Guida sugli articoli, secondo il contenuto della sentenza
- A pag. 24, relativamente all’obbligo di notifica di cui all’art.7.2, è ora riportato che “The substance concentration threshold of 0.1% (w/w) applies to the article as produced or imported. The same threshold applies to each article imported as a component of an imported complex article as well as the imported complex article. Hence, importers must collect information not only on the complex article but also on the component articles thereof.
The notification obligation rests on importers and producers of articles. Therefore, the (EU) producer of a complex article does not need to notify the component articles that he uses, because they have been notified upstream by the persons who imported or manufactured them.” - A pag. 26, riguardo l’obbligo di comunicazione di cui all’art.33 “The substance concentration threshold of 0.1% (w/w) applies to every article supplied, be it a component article or a complex article. Article suppliers must provide information not only on the complex articles but also on their component articles.”
- A pag. 27, il capitolo 4.4. è stato modificato in “Determination of the concentration of a SVHC in complex articles with component articles”
“In order to calculate whether the concentration of an SVHC substance exceeds 0.1% (w/w) in a complex article (for the purposes of Article 7(2) or 33 obligations), firstly it needs to be known for each component article whether it contains above 0.1% (w/w) of the SVHC or not.
To illustrate the cases that may arise when checking the 0.1% threshold for a complex article made up of more than one component article, the example of the laptop assembled from different component articles, such as transformer, motherboard, memory, processor, chassis, etc. is taken up:- If no component article contains above 0.1% (w/w) of a SVHC on the Candidate List,also the entire laptop does not contain above 0.1% (w/w).
- If one or more component articles contain above 0.1% (w/w) of a SVHC on the Candidate List, the producer/importer of laptops needs to:”
l’Agenzia Europea per le sostanze Chimiche – ECHA ha recentemente pre-pubblicato un dossier Allegato XV per proporre una misura di restrizione dei seguenti ftalati:
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
- Benzilbutilftalato (BBP)
- Dibutilftalato (DBP)
- Diisobutilftalato (DIBP)
Le sostanze in questione sono attualmente già regolamentate nelle apparecchiature elettroniche ai sensi della Direttiva Delegata 2015/863/UE, che modifica l’Allegato II della Direttiva 2011/65/UE – RoHS, con apposite restrizioni applicabili a decorrere dal 22 luglio 2019.
Nel documento viene invece proposta una limitazione all’immissione sul mercato di vari articoli contenenti i quattro ftalati in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso del materiale plastico, senza tuttavia prevedere alcuna esclusione per le AEE già regolamentate dalla RoHS, contrariamente ai principi del documento Common Understanding between REACH and RoHS.
31/03/2017 – REACH: aggiornamento guida ECHA
In riferimento alla sentenza C-106/14 della Corte di Giustizia europea sull’interpretazione del metodo di calcolo della soglia dello 0,1% per la presenza di sostanze SVHC negli articoli, segnaliamo che l’ECHA sta finalizzando l’aggiornamento della Guida sugli articoli, secondo il contenuto della sentenza In particolare i principali cambiamenti apportati alla guida riguardano:
l’Agenzia Europea per le sostanze Chimiche – ECHA ha recentemente pre-pubblicato un dossier Allegato XV per proporre una misura di restrizione dei seguenti ftalati:
Le sostanze in questione sono attualmente già regolamentate nelle apparecchiature elettroniche ai sensi della Direttiva Delegata 2015/863/UE, che modifica l’Allegato II della Direttiva 2011/65/UE – RoHS, con apposite restrizioni applicabili a decorrere dal 22 luglio 2019. Nel documento viene invece proposta una limitazione all’immissione sul mercato di vari articoli contenenti i quattro ftalati in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso del materiale plastico, senza tuttavia prevedere alcuna esclusione per le AEE già regolamentate dalla RoHS, contrariamente ai principi del documento Common Understanding between REACH and RoHS. |