Principali aggiornamenti sulla Direttiva Ecodesign
5 dicembre 2019 – Pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea (OJEU L 315) il nuovo regolamento comunitario che disciplina il settore illuminazione in termini di progettazione ecocompatibile.
ll Regolamento (UE) 2019/2020 relativo all’Ecodesign per il settore illuminazione, approvato il 17 dicembre 2018, entra definitivamente in vigore il 25 dicembre 2019.
La prima grande novità riguarda l’integrazione in un unico testo, il cosiddetto Single Lighting Regulation, di tutti gli elementi della legislazione Ecodesign per i prodotti del settore illuminazione, che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 e (UE) 1194/2012 e dei successivi e rispettivi emendamenti.
I criteri Ecodesign stabiliti dal nuovo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021. Pertanto, fino a tale data la legislazione vigente continua ad applicarsi.
Unica eccezione l’applicabilità già a partire dal 25 dicembre 2019 dell’art. 7 che introduce il requisito per impedire la “Circonvenzione”. Ciò significa che, al fine di impedire di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento, nessun dispositivo e/o software delle sorgenti luminose e degli alimentatori deve consentire di rilevare che il prodotto sia sottoposto a verifiche di controllo ed essere in grado di farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica (testing) rispetto alla normale fase funzionale, al fine di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento.
Questo nuovo regolamento nasce dal proposito di semplificazione del legislatore europeo, al fine di rendere la legislazione meglio applicabile e verificabile dalle autorità nazionali preposte. Inoltre, punta ad imporre soluzioni legislative affinché si abbiano in Europa prodotti durevoli ed innovativi, ai quali sia possibile sempre effettuare interventi di riparazione e di sostituzione della sorgente luminosa. Nonostante l’impegno e i confronti avuti negli ultimi anni con le parti interessate, il nuovo regolamento non raggiunge completamente tale obbiettivo, poiché presenta ancora qualche elemento di incertezza. Infatti, l’obiettivo di una semplificazione è stato implementato mediante l’approssimazione delle definizioni di “light source” e di “containing products”, determinando comunque possibili elementi di incertezza interpretativa e di corretta esecuzione delle prove.
Inoltre, l’Art. 4 concentra in un unico requisito di “rimovibilità” le necessità derivanti da tre obiettivi. In primo luogo, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere accessibili e disponibili per effettuare i controlli da mercato. In aggiunta, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere “smontabili” per garantire la riparabilità dell’apparecchio di illuminazione in caso di guasto di questi elementi. Infine, devono essere “sostituibili” per consentire l’eventuale aggiornamento/implementazione dell’apparecchio di illuminazione, laddove componenti più efficienti o comunque migliori siano disponibili in un prossimo futuro.
Tenuto conto che, oggi giorno, i LED sono molto utilizzati in svariate applicazioni quali ad esempio mobili e/o elettrodomestici luminosi, con questo nuovo regolamento la Commissione europea punta a disciplinare le sorgenti luminose utilizzate in vari prodotti, anche se diversi dagli apparecchi di illuminazione, affinché si raggiunga sul mercato europeo un livello elevato di prestazione dei LED utilizzati.
LightingEurope ha pubblicato le “Linee guida per l’applicazione del regolamento della Commissione (UE) 2019/2020 del 5 dicembre 2019 che stabilisce i requisiti per la progettazione ecocompatibile di sorgenti luminose e dei dispositivi di controllo separati (Single Lighting Regulation)”.
Scarica le linee guida LightingEurope sul Regolamento (UE) 2019/2020
Il testo completo del Regolamento (UE) 2019/2020 è disponibile al link http://bit.ly/36kDhVV
17 dicembre 2018 – APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO UE ECODESIGN PER IL SETTORE ILLUMINAZIONE
Con una votazione che ha impegnato per tutto il giorno i rappresentanti dei 28 Stati Membri, il Comitato Regolatore della Direttiva Ecodesign ha approvato ieri, con una serie di modifiche, il testo che la Commissione UE aveva proposto e sottoposto a consultazione pubblica UE e al WTO lo scorso mese di ottobre.
Il testo approvato nella serata di ieri è stato proposto con l’obiettivo di semplificare ed unificare in un solo Regolamento la legislazione ECODESIGN per i prodotti del settore illuminazione che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei CE 244/2009, CE 245/2009 e UE 1194/2012, nonché dei successivi e rispettivi emendamenti.
Dopo un percorso durato più di 3 anni che ha generato molti dibattiti e varie consultazioni fra Commissione UE (DG ENERGY) e gli Stakeholders, il testo approvato ieri fissa l’attenzione del legislatore europeo sul concetto di “sorgente luminosa” (Light source) e di “unità di alimentazione” (External control gear); si punta dunque ad avere per questi due elementi fondamentali, non solo per gli apparecchi di illuminazione ma anche per tanti altri prodotti aventi svariati scopi (es. mobili e/o elettrodomestici luminosi), un livello elevato di prestazione per evitare di dover procedere ad implementare requisiti più articolati e complessi per ciascuno dei vari prodotti finiti (definiti ora come CONTAINING PRODUCTS) in cui le sorgenti luminose e le relative unità di alimentazione sono fatte funzionare.
Light Source
Le sorgenti luminose, che oramai sono quasi esclusivamente i moduli LED, sono quelle parti emettenti (luce) che possono essere rimosse da un “CONTAINING PRODUCT” affinché venga verificata la conformità ai requisiti tecnici specifici appena approvati. Nel caso riportato nell’esempio qui sotto si tratta di quella parte più elementare del modulo dopo aver rimosso la struttura che ne teneva insieme le ottiche secondarie:
Al contrario, non sono “light sources” (e quindi non direttamente soggette ai requisiti del nuovo Regolamento) le seguenti parti componenti:
- (a) LED dies or LED chips;
- (b) LED packages;
- (c) products containing light source(s) from which these light source(s) can be removed for verification;
INSIGHT
Fra le primissime novità appena approvate segnaliamo:
- il phase-out dal 1 settembre 2021 delle lampade ad alogene con attacco R7s con emissione maggiore di 2700lm;
- il phase-out dal 1 settembre 2023 dei tubi fluorescenti da 18W, 36W e 58W, con attacco lampada G13;
- il phase-out dal 1 settembre 2023 delle lampade alogene con attacco G9, G4 e GY6,35;
- i requisiti di smontabilità dei “containing products” mediante “common available tools” per consentire la sostituzione della sorgente luminosa e del control gear, a meno che non vi siano giustificazioni tecniche relative alla funzionalità del prodotto finito che ne definiscano inappropriata la sostituibilità;
- i nuovi limiti di efficienza più severi per le sorgenti luminose a tecnologia a LED;
- l’Introduzione dei requisiti per limitare i flicker delle sorgenti luminose;
- l’eliminazione della tabella di comparazione per la dichiarazione della potenza equivalente alla lampada ad incandescenza (che venne introdotta con il Regolamento CE 244/2009);
- una selezione per i LED drivers e LED controlgears, a fronte dell’introduzione dei criteri di efficienza anche per queste tipologie di unità di alimentazione;
- l’introduzione dei limiti di network stand-by;
- l’introduzione (per le unità di alimentazione) di un codice QR che reindirizzi ad un sito WEB in cui trovare tutte le informazioni prescritte, da porre sulla confezione di vendita dei control gears quando essi sono venduti separatamente (e non all’interno di un containing product);
- la riduzione dei valori di tolleranza sui limiti dei requisiti, durante le verifiche di conformità;
- L’introduzione già a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento UE del divieto di immettere sul mercato “prodotti” che siano in grado di “circonvenire” ovvero che siano forniti di strumenti (es. software) in grado di farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica (testing) rispetto alla normale fase funzionale;
- I regolamenti europei CE 244/2009, CE 245/2009 e UE 1194/2012 sono sostituiti dal nuovo Regolamento UE a partire dal 1 settembre 2021.
Il testo approvato da Comitato Regolatore dovrà ora essere sottoposto per un massimo di 3 mesi allo scrutinio da parte del Parlamento UE e del Consiglio d’Europa per poi essere adottato e quindi pubblicato su Official Journal of European Union (OJEU). Il nuovo Regolamento quindi entrerà in vigore in tutti gli Stati Membri dal 20° giorno dopo la sua pubblicazione su OJEU, che avverrà in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
L’Area Tecnica di ASSIL rimane a disposizione per eventuali delucidazioni.
7 dicembre 2017 – ECODESIGN CONSULTATION FORUM (BRUXELLES – CCAB)
Per scaricare le note di riunione complete clicca qui.
- Oggetto della discussione sono state le bozze di regolamento per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica, inviate dalla Commissione europea il 13 novembre 2017. Erano rappresentati circa 12 Stati membri e almeno 15 gruppi di soggetti interessati dalla produzione, commercio, progettazione illuminotecnica, gestione, consumatori e protezione ambientale e standardizzazione.
- Mancanza di chiarezza in relazione ai nuovi concetti introdotti e alle loro definizioni: “containing products” e “light sources”
- Il bando delle lampade fluorescenti T8 lineari verrà probabilmente posticipato dal 2020 al 2023 (non è previsto invece per T8 compatte e per T5); infatti vi sono rumors di possibili accordi fra diversi stakeholders a che vi sia prevista comunque una fase 2, almeno per questo requisito, anche se al momento non è previsto. Forte pressione a non avere il bando delle T8 è stato fatto anche da DB (ferrovie tedesche), presenti al Forum.
- l’Art. 4 (obbligo per tutti i prodotti ad avere sorgenti luminose e controlgears rimovibili) è stato un altro punto cruciale per la discussione sulla smontaggio degli apparecchi. Anche questo elemento pare possa essere posticipato al 2023 (o comunque in una seconda fase) e potrebbe essere limitato (es. a fine vita o solo per prodotti per determinate applicazioni – tutto ancora da valutare)
- I requisiti di durata potrebbero essere reintrodotti, visto l’insistenza di alcuni stati membri e di alcune NGO
- I requisiti di flickering sono supportati dalla maggioranza degli Stati membri, pertanto non si intravede alcuna possibilità che vengano rimossi a seguito dei commenti di LE
- Alcune delle nostre richieste sull’EPREL (database) possono essere prese in considerazione (es. eventuale non inclusione dei modelli di apparecchi attualmente etichettati secondo il Regolamento 874/2012)
- L’etichetta fisica sarà prevista solo per prodotti B2C, mantenendo comunque la sola classificazione energetica anche per i prodotti B2B
- L’ENER Lot 37 (marcatuare CE / Ecodesign per “lighting Systems”) non è una priorità e potrebbe essere posticipato indefinitamente (a causa della mancanza di tempo all’interno della struttura della DG ENERGY)
Durante la discussione specifica sul European Product Registry per Energy Labelling (EPREL) è emerso che è necessario chiarire i seguenti punti:
- QR Code: il testo farà chiaro riferimento ad avere un link database invece di puntare un link al sito WEB del produttore della sorgente luminosa etichettata
- Chiedere di ridurre l’obbligo della cancellazione dal database delle informazioni dopo 10 anni, anziché 15 come oggi previsto dal regolamento quadro, dalla data di ultima immissione sul mercato pare non rappresenti realmente una condizione migliorativa per i produttori; infatti si evidenzia che in effetti la cancellazione delle informazioni sarebbe automatica a cura del sistema, a patto che vi sia la comunicazione da parte del produttore della data di ultima immissione sul mercato alla quale il sistema farà riferimento. Elemento da valutare ulteriormente per fare commenti a riguardo
- Tutto ancora da chiarire su cosa si vorrebbe nell’EPREL (con l’attuale atto delegato, il Regolamento UE 874/2012) e cosa in relazione al nuovo Regolamento; per esempio è da chiarire se gli apparecchi di illuminazione saranno esclusi dall’EPREL sia quelli con attuale etichetta sia quelli con l’eventuale etichettatura della sorgente secondo il nuovo atto delegato
- Eventuali commenti scritti da parte degli Stakeholders entro il 26 gennaio 2018
- Il prossimo Consultation Forum (CF) sarà per i computers e si terrà nel primo quarto 2018
- È stato chiesto se vi saranno CF per lo sviluppo del database (EPREL): la risposta è stata che comunque a marzo vi saranno sicuramente 2 o 3 meeting dei vari sottogruppi che stanno lavorando su specifici aspetti del database, poi valuteranno se si procederà con una riunione del Forum per presentare l’avanzamento dei lavori.
- Novità procedurale: vi sarà nel 2018 (primo quarto) una “Open public consultation” e sarà per tutti i 5 gruppi prioritari individuati dal Regolamento UE 1369/2017: si tratterà di un questionario pubblico sul sito WEB della DG ENERGY; la consultazione sarà per un periodo di 4 settimane.
10 giugno 2016 – Approvazione e pubblicate le seguenti norme armonizzate, in attuazione del Mandato della Commissione europea M/495:
Sono invece ancora in fase di approvazione, e quindi a breve saranno disponibili, gran parte delle seguenti norme armonizzate:
Si ricorda che ai fini della sorveglianza del mercato, la procedura di verifica prevede che le autorità degli Stati membri siano tenuti ad utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le norme armonizzate sono dunque lo strumento che la Commissione europea riconosce a tal fine e sono elaborate in conformità al Mandato M/495. Di volta in volta che tali norme sono approvate dall’ente di normazione competente, esse vanno a sostituire i pertinenti metodi transitori elencati nella Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 pubblicata su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 gennaio 2014.
Legenda: Ratification completed (DOR); Definitive text made available (DAV); Announcement (DOA); Completion of mandatory publication (DOP); Completion of withdrawal of conflicting national standards (DOW)
1Ratification completed (DOR)
2Definitive text made available (DAV)
3Announcement (DOA)
4Completion of mandatory publication (DOP)
5Completion of withdrawal of conflicting national standards (DOW)
650.60.0000 Closure of Vote; 60.60.0000 Definitive text made available (DAV); 40.60.0000 Closure of enquiry; 10.99.0000 Decision on WI proposal – Accept; 50.20.0000 Submission to Vote
27 febbario 2016 – Sono entrate in vigore le variazioni introdotte dal nuovo Regolamento UE 1428/2015 ai tre Regolamenti della Commissione relativi al settore illuminazione.
Scarica le note a cura di ASSIL sul nuovo Regolamento 1428/2015.
24 gennaio 2014 – È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C22 del 24 gennaio 2014, la Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 relativa ai titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori, per l’attuazione:
- del regolamento (CE) n. 244/2009 (modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009) – Ecodesign per lampade NON direzionali (INC, HALO, LED e CFLi),
- del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 (Etichetta Energetica) e
- del regolamento (UE) n. 1194/2012 Ecodesign per lampade direzionali (INC, HALO, LED, HID, e FL).
Ai fini della verifica della conformità ai requisiti dei citati regolamenti, fintanto che non saranno pubblicate norme EN armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale Dell’unione Europea, si dovrà fare riferimento alle procedure di misurazione citate nella Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02.
Il testo della Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 può essere consultato al seguente link
CELEX_52014XC0124(04)_IT_TXT (1)
Obiettivo di tali procedure transitorie di riferimento è ridurre al minimo l’ipotesi di procedure di verifica, ad opera delle autorità di controllo dei differenti paesi dell’Unione Europea, diversificate o addirittura in conflitto fra loro (es. mediante procedure o norme nazionali).
Tali riferimenti (procedure transitorie) sono altresì un possibile strumento anche per il produttore che intenda determinare la conformità (marcatura CE) con gli stessi metodi con cui sarà sottoposto a verifica in caso di controlli, riducendo al minimo quindi anche i possibili disallineamenti fra le procedure in essere con le forniture / fornitori (es. dati tecnici rilasciati dai fornitori dei moduli LED) con quanto poi determinato nel pertinente Regolamento Ecodesign.