Direttiva di Bassa Tensione (LVD)

La Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 del 26 febbraio 2014 del 12 dicembre 2006, che abroga la Direttiva 2006/95/CE, mira ad armonizzare le disposizioni degli Stati Membri riguardo alla sicurezza e ai rischi potenziali per la salute degli apparecchi elettrici ed elettronici operanti entro certi limiti di tensione, con l’obiettivo di assicurare che tali apparecchi non vengano immessi sul mercato se pongono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o proprietà.

Campo di applicazione della Direttiva di bassa tensione (LVD)

La Direttiva si applica agli apparecchi che funzionano con tensione compresa tra:

  • 50 e 1000 V per la corrente alternata.
  • 75 and 1500 V per la corrente continua.

La Direttiva non si applica a:

  • categorie coperte da altra legislazione comunitaria (es. apparecchi  elettromedicali)
  • prese e spine
  • apparecchi per il controllo dei recinti elettrificati
  • apparecchaiture specializzate per aerei, navi, treni etc,
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini, come indicato nell’allegato II

Procedure per la valutazione di conformità alla Direttiva di bassa tensione (LVD)

Il fabbricante di apparecchiature o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione Europea deve assicuare e dichiarare che l’apparecchio soddisfa tutte le disposizioni della Direttiva.

Il costruttore può procedere in tre stadi alla valutazione della conformità. Per prima cosa deve raccogliere insieme tutta la documentazione tecnica. Poi deve preparare una dichiarazione di conformità UE e infine apporre la marcatura CE sul prodotto prima che sia immesso sul mercato.

 

Dispositivi legislativi precedenti:

Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006

Direttiva 73/23/CEE  del 19 febbraio 1973

Direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993