DIRETTIVA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è garantita dalla normativa comunitaria che tutela in maniera elevata e uniforme la salute e la sicurezza dei consumatori. L’Unione europea (UE) ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave (RAPEX), nonché disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori.
Atto
Direttiva 2001/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 sulla sicurezza generale dei prodotti
Sintesi
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza a ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d’antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.
Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l’impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un’elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di disposizioni comunitarie, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. In mancanza di tali disposizioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:
- le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti e le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.
Obblighi di fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l’uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).
Anche i distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e fornire la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti.
Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell’allegato I della Direttiva.