DIRETTIVA MACCHINE

La Direttiva mira a garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. La direttiva è basata sui principi del “nuovo approccio” in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione.

Atto

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Sintesi

La Direttiva si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.

Campo d’applicazione

La Direttiva si applica ai prodotti seguenti:

  • le macchine;
  • le attrezzature intercambiabili;
  • i componenti di sicurezza;
  • gli accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • le quasi-macchine
  • Immissione sul mercato, libera circolazione e sorveglianza del mercato

Requisiti essenziali e valutazione della conformità

Il fabbricante di una macchina deve garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante:

determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni cattivo uso ragionevolmente prevedibile;
elenca i rischi che possono derivare dall’uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità di un’eventuale ferita o di un attacco alla salute;
valuta i rischi;
elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli applicando misure di protezione.

Campo d’applicazione

La Direttiva stabilisce una distinzione più netta fra la direttiva Macchine della direttiva “Bassa tensione”. Il fatto che un prodotto sia coperto dall’una o dall’altra di tali direttive non si basa più su “l’origine principale dei rischi” individuata in occasione della valutazione del rischio. In sostituzione, la direttiva indica ormai sei categorie di macchine elettriche oggetto esclusivamente della direttiva “Bassa tensione”. Per tutte le altre macchine, gli obiettivi di sicurezza della direttiva “Bassa tensione” sono applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, tuttavia tutti gli altri obblighi essenziali, così come l’obbligo relativo alla valutazione di conformità e all’immissione sul mercato, sono regolamentati esclusivamente dalla direttiva Macchine.