Regolamento (UE) N.1194/2012

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Il nuovo Regolamento è entrato definitivamente in vigore 20gg dopo la sua pubblicazione. Quindi, a partire dal 3 gennaio 2013 è ufficialmente possibile includere tali criteri ecodesign nel processo di verifica della Marcatura CE anche per i seguenti prodotti per l’illuminazione:Il 14 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 1194/2012 sui requisiti di progettazione ecocompatibile per LED e per le lampade direzionali.

  • LAMPADE LED (Direzionali e per le Non direzionali si aggiungono dei requisiti prestazionali)
  • MODULI LED
  • LAMPADE DIREZIONALI (di tutte le tecnologie)
  • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE PER LAMPADE A FILAMENTO
  • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE PER LAMPADE LED
  • DISPOSITIVI DI CONTROLLO PER LAMPADE (Interruttori, dimmers, sensori)
  • APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LAMPADE A FILAMENTO, CFLi e LED

I nuovi requisiti ecodesign diverranno obbligatori ed entreranno in vigore secondo il seguente schema:

  • Stage 1: 1 Settembre 2013 (per alcuni parametri di lampada vi è una deroga fino al 1 marzo 2014)
  • Stage 2: 1 Settembre 2014
  • Stage 3: 1 Settembre 2016

Questo nuovo Regolamento è altresì da considerarsi complementare al Regolamento UE 874/2012 relativo all’etichettatura energetica delle lampade e con il quale sono anche prescritte delle informazioni che devono essere fornite congiuntamente con gli apparecchi di illuminazione (classi energetiche delle lampade compatibili con l’apparecchio e di quelle che sono eventualmente contenute nella confezione di vendita all’End-user).

Il nuovo regolamento UE 1194/2012 prescrive, quindi, la possibilità di continuare ad avvalersi delle informazioni previste dal Regolamento UE 874/2012 in materia di compatibilità degli apparecchi con le lampade per derogare dall’obbligo di immettere sul mercato dal 1 settembre 2013 solo apparecchi compatibili con lampade di Classe A o superiore. Obiettivo primario dei due Regolamenti è, infatti, quello di informare correttamente l’utente finale (End-User) circa le potenzialità offerte dalle lampade e dagli apparecchi, prescrivendo una serie articolata di informazioni ed etichette ad esso rivolte.

Altro importante elemento introdotto con il nuovo Regolamento UE 1194/2012 riguarda i prodotti più in auge: i moduli LED. Il tentativo intrapreso dalla Commissione attraverso le nuove prescrizioni è quello di regolamentare, con la marcatura CE obbligatoria dal 1 settembre 2013, anche i parametri tecnici dei moduli LED che per molto tempo sono stati privi di una valutazione omogenea e confrontabile. I requisiti prestazionali regolamentati sono:

  • Lamp survival factor at 6 000 h (From 1 March 2014: ≥ 0,90)
  • Lumen Maintenance at 6 000 h (From 1 March 2014: ≥ 0,80)
  • Number of switching cycles before failure (≥ 15 000 if rated lamp life ≥ 30 000 h, otherwise: ≥ half the rated lamp life expressed in hours)
  • Starting time (< 0,5 s)
  • Lamp warm-up time to 95 % Φ (< 2 s)
  • Premature failure rate (at 1 000 h)
  • Energy Efficiency Index (EEI ≤ 0,5; from Stage 3 EEI ≤ 0,2)
È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C22 del 24 gennaio 2014, la Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 relativa ai titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori, per l’attuazione:

  • del regolamento (CE) n. 244/2009 (modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009) – Ecodesign per lampade NON direzionali (INC, HALO, LED e CFLi),
  • del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 (Etichetta Energetica) e
  • del regolamento (UE) n. 1194/2012 Ecodesign per lampade direzionali (INC, HALO, LED, HID, e FL).

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti dei citati regolamenti, fintanto che non saranno pubblicate norme EN armonizzate sulla Gazzetta Ufficiale Dell’unione Europea, si dovrà fare riferimento alle procedure di misurazione citate nella Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02.

Il testo della Comunicazione della Commissione 2014/C 22/02 può essere consultato al seguente link

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:022:0017:0031:IT:PDF

Obiettivo di tali procedure transitorie di riferimento è ridurre al minimo l’ipotesi di procedure di verifica, ad opera delle autorità di controllo dei differenti paesi dell’Unione Europea, diversificate o addirittura in conflitto fra loro (es. mediante procedure o norme nazionali).

Tali riferimenti (procedure transitorie) sono altresì un possibile strumento anche per il produttore che intenda determinare la conformità (marcatura CE) con gli stessi metodi con cui sarà sottoposto a verifica in caso di controlli, riducendo al minimo quindi anche i possibili disallineamenti fra le procedure in essere con le forniture / fornitori (es. dati tecnici rilasciati dai fornitori dei moduli LED) con quanto poi determinato nel pertinente Regolamento Ecodesign.

27 agosto 2015 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 1428/2015

Lo scorso 27 agosto 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euopea il Regolamento UE 1428/2015. L’emendamento introduce delle modifiche al Regolamento UE 1194/2012 sui requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade direzionali, lampade a diodi emettitori di luce e relative apparecchiature, accelerando di fatto la trasformazione del mercato degli apparecchi verso la tecnologia LED.

Il provvedimento prevede anche una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento per quanto possibile alla versione aggiornata del Regolamento CE 244/2009 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade per uso domestico non direzionali), nonché due modifiche al Regolamento 245/2009 (già relativo a requisiti di ecodesign per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, per lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade), resesi necessarie per evitare il paventato rischio di lasciare senza lampade di ricambio gli Stadi e Campi sportivi d’Europa.

La principale modifica al Regolamento UE 1194 è la limitazione, fino al 1 settembre 2016, della già esistente possibilità per i produttori (ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica per apparecchi come possibile unica misura di Ecodesign per gli apparecchi d’illuminazione funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA. Non è stata dunque accolta la proposta dell’industria europea di allineare temporalmente tale provvedimento alla nuova data del 1 settembre 2018 (entrata in vigore dei requisiti più restrittivi di efficienza energetica della fase 6 per le lampade per l’illuminazione domestica del Regolamento 244/2009 che di fatto determineranno la messa al bando anche delle lampade a filamento di tungsteno ad alogeni).

A far data dal 1 settembre 2016, gli apparecchi d’illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce in pratica che gli apparecchi d’illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si fregeranno della Classe A+ e si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.

Pur comprendendone lo spirito e l’obiettivo di tale novità introdotta, il regolamento così modificato di certo non aiuta ad evitare dubbi interpretativi e applicativi. Se per alcuni casi è palese che gli apparecchi non potranno più essere provvisti di marcatura CE (per effetto del Regolamento ecodesign in oggetto), es. per i due casi qui di seguito riportati:

la stessa certezza viene meno in tanti altri casi, tra i quali, ad esempio:

Nei due casi sopra abbiamo la dichiarata compatibilità dell’apparecchio con sorgenti efficienti (LED integrati nel primo caso, lampade di classe A+ sostituibili dall’utente finale nel secondo) ma che avendo più attacchi lampade, hanno anche la compatibilità dichiarata con lampade meno efficienti del limite imposto dall’emendamento.

Non è anche poi stabilito ad oggi un criterio di verifica della piena compatibilità fra apparecchio e lampada, pertanto potremmo solo determinarne con buona certezza la funzionalità da un punto di vista meccanico ed elettrico mentre per la “funzionalità luminosa” dovrebbe essere sufficiente garantirne un servizio almeno simile al potenziale offerto dalle stesse lampade (sorgenti luminose) LED che sono installabili, quindi ad esempio se un apparecchio per lampade ad alogeni funziona con sorgenti da 4000lm caduna, dall’entrata in vigore del nuovo requisito (1 settembre 2016) avrà come termine di riferimento lampade LED con alimentatore integrato (forse le uniche di classe A+), che probabilmente avranno emissioni di circa 1000lm o poco più.

Dunque la nuova disposizione non dovrebbe bandire gli apparecchi che potranno offrire tale soluzioni, ma sicuramente renderà molto difficile la realizzazione di apparecchi con interruttori elettronici o con dimmers universali montati direttamente sullo stesso.

Infine, dovrà essere parere comune fra le Autorità di sorveglianza del mercato che non è competenza e responsabilità del produttore dell’apparecchio di illuminazione (o importatore se del caso) dimostrare la correttezza e la veridicità della dichiarazione di classe energetica della lampada assunta come elemento di prova nel fascicolo tecnico dell’apparecchio d’illuminazione stesso. Infatti sarà ancora solo obbligatorio dimostrarne la compatibilità mediante quanto già previsto dal Regolamento UE n. 874/2012:

Allegato III, f) i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;

Si fa notare, inoltre, che fra le novità introdotte vi è anche l’obbligo per le Autorità di controllo degli Stati Membri quello di fornire i risultati delle prove e le relative informazioni alla Commissione e agli altri Stati Membri entro un mese dalla data in cui un prodotto viene dichiarato ufficialmente non conforme.

L’emendamento approvato entrerà in vigore dal 27 febbraio 2015, al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino dei produttori o per prevedere per tempo l’adeguamento degli ordini degli importatori, tenendo comunque in considerazione che il nuovo requisito di compatibilità degli apparecchi d’illuminazione sarà effettivo dal 1 settembre 2016.

Per prendere visione del testo del Regolamento UE 1428/2015 clicca qui.

Aggiornamenti sul Regolamento (UE) n. 1194/2012

01/09/2016 – Al via la Fase 3 del Regolamento UE 1194/2012: cosa cambia nel settore illuminazione

Il recente regolamento UE 1428/2015, entrato in vigore il 27 febbraio 2016, ha emendamento anche il Regolamento UE 1194/2012, accelerando di fatto la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introducendo una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento stesso, per quanto possibile, alla versione anch’essa aggiornata del Regolamento CE 244/2009.

La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione, fino al 1 settembre 2016, della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.

A far data dal 1 settembre 2016 (Fase 3), gli apparecchi d’illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce, in pratica, che gli apparecchi d’illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.

Un altro elemento importante da tenere in considerazione, con l’inizio della Fase 3, è che dal 1 settembre 2016 sarà di fatto vietata l’immissione sul mercato delle lampade direzionali poco efficienti, fra le quali segnaliamo le lampade direzionali ad alogeni a tensione di rete (per le quali il valore massimo dell’indice di efficienza energetica passa da 1,25 a 0,95).

LAMPADE DIREZIONALI
La tecnologia ad incandescenza ad alogeni (a tensione di rete) è giunta al capolinea

Si chiude un ciclo e volendo riassume con una tabella gli effetti più probabili dei requisiti del Regolamento sulle lampade direzionali, dalla Fase 1 alla Fase 3, avremo che:

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
La compatibilità a funzionare anche con lampade LED è un requisito non più derogabile

L’emendamento del Regolamento UE 1194/2012 accelera la trasformazione del mercato degli apparecchi di illuminazione verso la tecnologia LED e introduce una serie di modifiche volte ad allineare il Regolamento, per quanto possibile, alla versione aggiornata del Regolamento CE 244/2009 (requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade per uso domestico non direzionali).

La modifica principale al Regolamento UE 1194/2012 è la limitazione fino al 1 settembre 2016 della già esistente possibilità (per i produttori ed importatori) di riferirsi alla sola etichetta energetica degli apparecchi di illuminazione come possibile unica misura di Ecodesign per gli stessi se funzionanti (ovvero compatibili) solo con lampade a BASSA EFFICIENZA ENERGETICA.

A far data dal 1 settembre 2016, gli apparecchi d’illuminazione ricadenti nello scopo del Regolamento UE 1194/2012 (apparecchi per lampade a filamento, per lampade CFLi e per lampade LED) potranno continuare ad essere immessi sul mercato europeo solo se essi risulteranno essere pienamente compatibili con lampade di classe energetica almeno A+. Il che si traduce in pratica che gli apparecchi d’illuminazione dovranno essere completamente in grado di far funzionare correttamente le lampade che dal 2016 si ipotizza essere solo quelle a tecnologia LED.

Pur comprendendo lo spirito e l’obiettivo di tale novità introdotta, il regolamento così modificato di certo non aiuta ad evitare dubbi interpretativi e applicativi. Se per alcuni casi è palese che gli apparecchi non potranno più essere provvisti di marcatura CE (per effetto del Regolamento ecodesign in oggetto), es. per i due casi qui di seguito riportati

la stessa certezza potrebbe venire meno in tanti altri casi, tra i quali, ad esempio:

Nei due casi sopra abbiamo la dichiarata compatibilità dell’apparecchio con sorgenti efficienti (LED integrati nel primo caso, lampade di classe A+ sostituibili dall’utente finale nel secondo) ma avendo più attacchi lampade, hanno anche la compatibilità dichiarata con lampade meno efficienti del limite imposto dall’emendamento.

Non è anche poi stabilito ad oggi un criterio di verifica della piena compatibilità fra apparecchio e lampada. Pertanto, potremmo solo determinarne con buona certezza la funzionalità da un punto di vista meccanico ed elettrico, mentre per la “funzionalità luminosa” potrebbe essere sufficiente garantirne un servizio almeno simile al potenziale offerto dalle stesse lampade (sorgenti luminose) LED che sono installabili. Quindi ad esempio, se un apparecchio per lampade ad alogeni funziona con sorgenti da 4000lm caduna, dall’entrata in vigore del nuovo requisito (1 settembre 2016) avrà come termine di riferimento lampade LED con alimentatore integrato (forse le uniche di classe A+), che probabilmente avranno emissioni di circa 1000lm o poco più.

Dunque la nuova disposizione non dovrebbe bandire gli apparecchi che potranno offrire tale soluzioni, ma sicuramente renderà molto difficile la realizzazione di apparecchi con interruttori elettronici o con dimmers universali montati direttamente sullo stesso.

Infine, dovrà essere parere comune fra le Autorità di sorveglianza del mercato che non è competenza e responsabilità del produttore dell’apparecchio d’illuminazione (o importatore se del caso) dimostrare la correttezza e la veridicità della dichiarazione di classe energetica della lampada assunta come elemento di prova nel fascicolo tecnico dell’apparecchio d’illuminazione stesso. Infatti, sarà ancora solo obbligatorio dimostrarne la compatibilità mediante quanto già previsto dal Regolamento UE n. 874/2012:

Allegato III, f) i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;

Si fa notare, inoltre, che fra le novità introdotte vi è anche l’obbligo per le Autorità di controllo degli Stati Membri di fornire i risultati delle prove e le relative informazioni alla Commissione e agli altri Stati Membri, entro un mese dalla data in cui un prodotto viene dichiarato ufficialmente non conforme.